Pagamento in contanti o in contrassegno al corriere
Pagamento con bonifico bancario anticipato
Pagamento con carta di credito
La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario
Diritto di Recesso
Gli acquisti sul nostro sito sono soggetti alla disciplina del
D.Lgs n. 185 del 22/05/1999, dettata in materia di contratti a
distanza, nei casi in cui la consegna della merce avvenga al
domicilio dell'acquirente o presso un punto Mail Boxes Etc., in
quanto detti acquisti si perfezionano al di fuori dai locali
commerciali. L'importanza della normativa citata si sostanzia
nella previsione in capo all'acquirente del diritto di recesso.
A chi si applica: la normativa comunitaria prevede che il
diritto di recesso sia esercitabile dalle sole persone fisiche
(consumatori) che agiscono per scopi che possono considerarsi
estranei alla propria attività commerciale. Il diritto di
recesso, quindi, non può essere esercitato dalle persone
giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi
legati ad una attività commerciale. Restano esclusi dal diritto
di recesso anche gli acquisti effettuati da rivenditori o da
soggetti che a qualsiasi titolo acquistano per la rivendita a
terzi.
In cosa consiste: il consumatore ha diritto di recedere dal
contratto entro il termine di 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della merce, restituendo il bene oggetto del
recesso al venditore, il quale gli rimborserà il prezzo della
merce restituita. Si precisa che nelle ipotesi di operazioni a
premio (le cosiddette promozioni), in cui l'acquisto di un bene
è abbinato ad un altro bene che viene venduto ad un prezzo
irrisorio o addirittura regalato, il diritto di recesso sarà
legittimamente esercitato con la restituzione di entrambi i
beni oggetto dell'acquisto, stante il vincolo dell'accessorietà
del bene in promozione rispetto al primo.
.Come si esercita: prima di contattare il Servizio Clienti di
TWP, è opportuno avere a disposizione i seguenti documenti e
dati:
• fattura originale (indica il numero di ordine, di fattura, di
Codice Cliente)
• in caso di recesso parziale, oltre alla fattura di acquisto,
il codice articolo/i dei prodotti
• coordinate bancarie sulle quali ottenere il bonifico (Cod.
CIN - ABI - CAB - Conto corrente composto da 12 caratteri
alfanumerici dell'intestatario della fattura)
A questo punto si può contattare il Servizio Clienti di TWP,
che informerà della procedura da adottare per aprire la pratica
di recesso, rilasciando contestualmente l'autorizzazione per la
restituzione della merce.
La procedura è qui di seguito riassunta: è necessario un invio,
anche a mezzo fax al n. 089-761737, di una comunicazione
sottoscritta contenente la dichiarazione di voler esercitare il
diritto di recesso, indicando tutti i dati citati
precedentemente (numero d'ordine, di fattura e di codice
cliente, codice articolo dei prodotti che devono essere oggetto
di recesso, coordinate bancarie).
Come si effettua la spedizione a TWP (spedizione di rientro):
dopo aver attivato la pratica di recesso è necessario inserire
l'involucro originale contenente la merce in un imballo
apposito, in modo tale da salvaguardare gli involucri originali
dei prodotti da qualsiasi danneggiamento, scritta o
alterazione. TWP si riserva il diritto di rifiutare la merce
pervenuta nell'ipotesi di mancato rispetto della procedura
sopra indicata.
La merce dovrà essere spedita a proprie spese, al magazzino di
partenza, all'indirizzo indicato dal Servizio Clienti di TWP.
TWP consiglia di assicurare la spedizione: se l'articolo
dovesse giungere danneggiato presso il magazzino, TWP si
riserva il diritto di accettare la merce.
E' necessario appuntare sui colli spediti, in posizione
visibile, il numero e l'anno dell'ordine. TWP non accetterà le
spedizioni sprovviste del numero di ordine sull'imballaggio,
che saranno restituite al mittente, a sue spese.
Per la spedizione TWP consiglia di utilizzare un corriere o
altro mezzo idoneo a permettere la rintracciabilità (tracking)
della spedizione. TWP non procederà al rimborso della merce
oggetto del recesso, qualora non riceva la relativa consegna.
In quanto tempo viene effettuato il bonifico per il reso: entro
30 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, TWP
provvederà ad effettuare l'accredito al Cliente dell'importo
corrispondente al valore della merce risultante dalla fattura.
Nel suddetto importo non saranno comprese le spese di
spedizione. Ciò in conformità all'art. 5, comma 6, D.Lgs n. 185
del 22/05/1999.
Avvertenze: TWP si riserva sin d'ora di non accettare le
spedizioni di componenti o prodotti che non contengano imballi,
accessori e manualistiche originali, siano state effettuate
senza aver attivato la richiesta di intervento al Servizio
Clienti TWP o senza seguire le modalità di invio indicate dal
Servizio Clienti TWP. In tali casi le spese di trasporto
inerenti la restituzione saranno a carico del cliente.
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Sostituzione articolo per spedizione
errata
La procedura di sostituzione prodotti per errata spedizione è
attivabile quando è stato erroneamente spedito da TWP un
prodotto diverso da quello che il cliente ha ordinato e,
pertanto, non presente nel suo ordine. Il procedimento può
essere attivato entro 8 giorni solari dalla data di consegna
della merce.
L'attivazione del servizio potrà essere effettuata mediante
contatto con il nostro Servizio Clienti.
Prima di attivare questo servizio si consiglia di confrontare
ciò che è arrivato con la descrizione tecnica dell'articolo
presente sul sito TWP, dove è possibile visualizzare una foto
dettagliata di ogni articolo e le sue caratteristiche tecniche
principali.
Le spese di spedizione sono a carico di TWP e la spedizione
dovrà essere effettuata tramite corriere
L'articolo dovrà essere rispedito nello stato in cui è stato
consegnato, quindi senza segni e scritte di alcun tipo sulla
confezione e senza che sia stato in alcun modo aperto o
utilizzato. TWP raccomanda di utilizzare una scatola rigida e
un apposito imballo che protegga l'articolo da eventuali danni
durante il trasporto. L'apertura della confezione sarà
consentita, in quanto indispensabile, nella sola ipotesi in cui
l'imballo non consenta la verifica del prodotto ordinato
rispetto a quello consegnato.
Nel caso in cui l'articolo presente nella fattura d'acquisto
non sia più disponibile, sarai contattato dal Servizio Clienti,
che provvederà con l'emissione di una Nota di Credito e con
contestuale bonifico bancario sul tuo conto corrente. L'importo
dell'eventuale nota di Credito e del bonifico sarà calcolato
tenendo in considerazione eventuali sconti e promozioni
presenti nella fattura d'acquisto.
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Articolo incompleto di alcune parti o di materiale a
corredo
Questo servizio può essere attivato entro 8 giorni dal
ricevimento della merce e qualora la stessa non sia completa di
tutte le sue parti o accessori a corredo.
Prima di attivare questo servizio, TWP consiglia di confrontare
ciò che è stato consegnato con la descrizione tecnica
dell'articolo, nonché del materiale a corredo descritto nel
sito.
L'attivazione del servizio potrà essere effettuata mediante
contatto con il Servizio Clienti
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Danneggiamento della merce durante il trasporto a
domicilio
Nell'ipotesi in cui il corriere effettui la consegna con un
imballo visibilmente danneggiato, TWP consiglia di accettare la
merce apponendo sul documento di trasporto la causale "Merce
con imballo visibilmente danneggiato".
Il Cliente dovrà quindi contattare, non oltre 8 giorni, il
Servizio Clienti che provvederà ad aprire una pratica di
danneggiamento per la sostituzione della merce. La medesima
procedura dovrà essere attivata con le modalità sopra indicate
anche nell'ipotesi di danni del prodotto.
Nell'ipotesi in cui il cliente contatti il Servizio Clienti
successivamente all'ottavo giorno, sarà facoltà di TWP decidere
di aprire una pratica di danneggiamento che preveda la
sostituzione della merce.
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Decreto Legislativo 22.05.1999 n. 185
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Attuazione della
direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza.
Organo emanante: Il Presidente della Repubblica G.U. Repubblica
Italiana: 21-06-1999 N.143
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza.
Il Presidente della Repubblica
• Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
• Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
• Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
• Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
• Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
• Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai
contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non
riferibili all'attività professionale eventualmente
svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto
tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente
decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale
consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più
tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza,
esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei
quali è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3. - Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione
del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello
stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in
caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a
distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa
di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo
chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i
principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del
fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere
dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1
sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche
la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4. - Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua
scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3,
comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi
di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica
di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore
della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della
sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5. - Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto
a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o
dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli
obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del
diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di
sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore
non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il
termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può
essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è
tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore
o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione
del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del
bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del
diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese
dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data
in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da
un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da
terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il
contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il
diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai
precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare
al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente
versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del
bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza
alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi
legali maturati.
Art. 6. - Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve
eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine
di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità
di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle
somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita,
anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7. - Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si
applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o
di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al
domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo
luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti
e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando
all'atto della conclusione del contratto il fornitore si
impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in
un periodo prestabilito.
Art. 8. - Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta
ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita
al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri
l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione
mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da
parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
Art. 9. - Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in
mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la
fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso,
la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10. - Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di
cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il
consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11. - Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto
legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal presente decreto legislativo.
Art. 12. - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il
fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle
norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto
legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24
novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale
dell'operatore commerciale.
Art. 13. - Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto
legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti
sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.
Art. 14. - Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente decreto legislativo la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al
presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con
la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9
del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d):
• Stampati senza indirizzo;
• Stampati con indirizzo;
• Lettera circolare;
• Pubblicità stampa con buono d'ordine;
• Catalogo;
• Telefono con intervento di un operatore;
• Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext);
• Radio;
• Videotelefono (telefono con immagine);
• Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera
o schermo sensibile al tatto;
• Posta elettronica;
• Fax;
• Televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
• Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a):
• Servizi d'investimento;
• Operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
• Servizi bancari;
• Operazioni riguardanti fondi di pensione;
• Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
• i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi;
• i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della
seconda direttiva 89/646/CEE;
• le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva
73/239/CEE;
• all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
• alla direttiva 64/225/CEE;
• alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Note
Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
(G.U.C.E.).
Note alle premesse:
• L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
• L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
• La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
• La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria
1995-1997)".
• Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca:
"Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali".
• La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per
limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio":
« Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che
abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al
fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente
utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti
al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre
milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di
credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o
alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce
tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi».
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema
penale":
« Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al
controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad
ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e
con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del
natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano
le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e
secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura
penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti».
« Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la
tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi,
per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è
presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il
rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della
giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui
è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità
amministrativa competente a norma dei precedenti commi,
inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in
sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei
singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi
in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite
le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno
con legge nel termine previsto dal comma precedente».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 delle legge 30 luglio 1998,
n. 281 recante: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti":
« Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art.
5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui
la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima
del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in
ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle
parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, è depositato per
l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel
quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui
le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti
del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le
disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, recante "Attuazione della direttiva
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali":
« Art. 9 (Altre forme speciali di vendita). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o
altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta
stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul
diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste
dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati
sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo
televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita
per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale
articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la
consegna della merce. Il termine per l'invio della
comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla
data di ricevimento della merce».
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59":
« Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione). - 1. La vendita al dettaglio per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel
quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito
di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di
prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il
consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1, deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate
tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in
possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per
l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione
sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al
registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli
organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale
indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi
deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano
altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali».
« Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per
l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili
dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non
appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma
2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità
e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della
sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché
del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le
operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano
anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del
consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in
forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì
la disposizione dell'art. 18, comma 7».